Art. 1 - Denominazione
E’ costituita l’associazione di volontariato
denominata "Circolo Legambiente Rocca di Papa"
Art. 2 – Sede
Il circolo ha sede a Rocca di Papa, in Via Vicinale
dei Colli 22.
Art. 3 – Durata
La durata del circolo è a tempo indeterminato.
Art. 4 – Oggetto
Il “Circolo Legambiente
Rocca di Papa” è un’associazione di volontariato ai sensi della legge 11 agosto
1991, n. 266,non ha fini di lucro ed opera a favore di
una società basata su un equilibrato rapporto uomo natura, per un modello di
sviluppo fondato sull'uso appropriato delle risorse naturali ed umane e per la
difesa dei consumatori e dell'ambiente per la tutela delle specie animali e
vegetali, del patrimonio storico e culturale, del territorio e del paesaggio.
Il circolo
ispira le sue scelte e finalità ai valori ed ai principi di Legambiente
che attraverso i propri livelli territoriali, ne promuove l’attività e ne
coordina l'iniziativa. Il circolo costituisce una base
associativa territoriale della Legambiente con
propria autonomia giuridica, amministrativa e patrimoniale, aderisce
alla federazione Nazionale Legambiente Volontariato.
Il circolo svolge le attività di volontariato, assicura
le iniziative e perseguendo le seguenti finalità solidaristiche:
- promuovere ed organizzare ogni forma di
volontariato dei cittadini, soci e non, al fine di salvaguardare e/o recuperare
l'ambiente naturale e i beni culturali, in particolare promuovendo ed
organizzando in proprio o in collaborazione con enti e associazioni servizi di
protezione civile nonché‚ di vigilanza
sull'applicazione delle norme poste a tutela dell'ambiente e della salute;
- svolgere attività di manutenzione, pulizia e
custodia di aree verdi, beni monumentali e/o
culturali, parchi giochi, giardini pubblici con annessi impianti sportivi e di
svago di uso pubblico, spiagge, coste ed ambienti naturali;
- organizzare campi di lavoro per il recupero
ambientale, il risanamento di strutture urbane, il rimboschimento, il recupero
di terre incolte, il disinquinamento di zone agricole ed industrializzate;
- promuovere la conoscenza in
ordine ai diritti dei consumatori e utenti anche mediante forme di
assistenza diretta ai consumatori ed utenti medesimi;
- organizzare riunioni,
seminari, dibattiti e convegni; redigere e diffondere studi tramite
pubblicazioni ed ogni altro mezzo di comunicazione; promuovere rapporti in
Italia ed all'estero con Enti ed associazioni, cooperative e movimenti
organizzati;
- promuovere ed organizzare ogni forma di attività per la difesa, la tutela e la cura della salute
umana.
- promuovere ed organizzare attività commerciali e
produttive marginali volte al perseguimento degli scopi sociali quale ad
esempio la vendita di prodotti agricoli biologici ovvero gadget
e materiale informativo, viveri o bibite;
- assumere tutte le iniziative e svolgere tutte le attività ivi compresa la stipulazione di accordi di
collaborazione con organizzazioni italiane ed estere ovvero la promozione e/o
la partecipazione in altre associazioni e fondazioni che siano giudicate
necessarie od utili per il conseguimento della proprie finalità.
Per raggiungere le proprie finalità, il circolo:
1 - si avvale delle sue risorse specifiche e della
rete di servizi e di organi della Legambiente.
Art. 5 - Soci
Fanno parte del circolo donne e uomini, che versano
una quota annua periodicamente determinata dal Consiglio direttivo, e si impegnano a mettere a disposizione dell’associazione la
loro competenza e professionalità. I soci sono tenuti ad osservare le
disposizioni statutarie e regolamentari nonché le
direttive e le deliberazioni emanate dagli organi
dell’associazione.
Tutti i soci godono degli stessi diritti e sono
assoggettati agli stessi doveri. Possono chiedere di essere ammessi come soci
le persone fisiche mediante inoltro di domanda scritta
indirizzata al Consiglio Direttivo. In caso di mancato accoglimento, entro
sessanta giorni dalla presentazione, ci si potrà rivolgere all'assemblea dei
soci.
Le prestazioni fornite dai soci sono a titolo
gratuito e non possono essere retribuite nemmeno dal beneficiario. Ai soci
possono essere rimborsate soltanto le spese effettivamente sostenute e
documentate. Le attività degli aderenti sono incompatibili con qualsiasi forma
di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di contenuto
patrimoniale del circolo.
Art. 6 – Espulsione recesso e decadenza del socio
La qualità di socio può venire meno per espulsione,
per recesso volontario e per decadenza. Nel primo caso il consiglio Direttivo
delibera l’espulsione, previa contestazione degli addebiti e sentito il socio
interessato, se possibile e richiesto dallo stesso, per atti compiuti in
contrasto a quanto previsto dal presente statuto o qualora siano
intervenuti gravi motivi che rendano incompatibile la prosecuzione del
rapporto associativo. Nel secondo caso ogni socio può recedere
dall’associazione in qualsiasi momento dandone comunicazione
scritta al Consiglio direttivo; tale decesso ha decorrenza immediata. Nel terzo
caso la decadenza avviene su decisione del Consiglio
direttivo trascorsi sei mesi dal mancato versamento della quota sociale
annuale. I soci che abbiano comunque cessato di
appartenere al circolo non possono riprendere i contributi versati e non hanno
alcun diritto sul patrimonio del circolo stesso.
Art. 7 – Risorse economiche
Le risorse economiche, per il conseguimento degli
scopi ai quali il circolo è rivolto e per sopperire alle spese di funzionamento
dello stesso, saranno costituite:
- dalle quote
sociali annue stabilite dal Consiglio direttivo e da eventuali straordinarie
quote suppletive;
- da
eventuali proventi derivanti da attività associative (manifestazioni, iniziative);
- da
eventuali entrate derivanti da attività commerciali e produttive marginali;
- da ogni
altro contributo, ivi compresi donazioni, lasciti e rimborsi dovuti a
convenzioni, che soci, non soci, enti pubblici o privati, diano per il
raggiungimento dei fini dell’associazione. Anche nel
corso della vita dell’associazione i singoli soci non possono chiedere la
divisione delle risorse comuni.
Art. 8 - Organi sociali
Sono organi del circolo:
- l' Assemblea dei soci;
- il Consiglio Direttivo;
- il Presidente;
I suddetti incarichi sono svolti gratuitamente.
Art.9 – Assemblea dei soci
L’assemblea è il massimo organo deliberante. In
particolare ha il compito di:
- definire
le linee di attività del circolo;
- nominare i
componenti del Consiglio direttivo;
- nominare il
revisore dei conti o il collegio dei revisori;
- approvare il
rendiconto economico-finanziario;
- deliberare sulle
modifiche dello statuto del circolo e sull’eventuale suo scioglimento;
Art.10 – Modalità di funzionamento dell’Assemblea dei soci
L’Assemblea è convocata presso la sede sociale o
altrove purchè nel territorio nazionale almeno una
volta all’anno.Essa deve
essere, inoltre, convocata ogni qualvolta ciò venga
richiesto dal Presidente del circolo, dal consiglio direttivo o da almeno un
terzo dei soci. La Convocazione è fatta dal Presidente del Circolo o da persona
dallo stesso delegata a tal uopo mediante
comunicazione scritta da spedire ai soci, e/o mediante avviso affisso presso la
sede sociale, e/o mediante condiviso mezzo telematico
almeno 10 giorni prima della data fissata per la riunione. Nella convocazione
dovranno essere indicati l’ordine del giorno, la data, il luogo e l’ora
dell’adunanza, sia di prima che di eventuale seconda
convocazione. Hanno diritto di intervenire all’assemblea
tutti i soci in regola con il pagamento della quota sociale. Essi
possono farsi rappresentare mediante delega scritta. Non sono ammesse più di
una delega a socio. Ogni socio ha diritto ad un voto. Le votazioni possono
avvenire per alzata di mano o a scrutinio segreto, quando ne faccia
richiesta almeno un decimo dei presenti. Per l’elezione delle cariche sociali la votazione avviene a scrutinio segreto. Le deliberazioni dell’assemblea in prima
convocazione sono prese a maggioranza di voti e con la presenza fisica o per
delega di almeno la metà dei soci. In seconda convocazione le deliberazioni
sono valide a maggioranza qualunque sia il numero degli intervenuti. Per la
modificazione del presente statuto o per deliberare lo scioglimento del circolo
e la devoluzione del suo patrimonio occorre il voto favorevole di almeno i tre
quarti degli associati intervenuti sia in prima che in
seconda convocazione. L’Assemblea è presieduta da un presidente nominato nella
stessa Assemblea fra i soci presenti. Le funzioni di segretario sono svolte da
persona scelta dal Presidente sempre fra i soci presenti. I verbali
dell’assemblea sono redatti dal segretario firmati dal
presidente e dal segretario stesso e trascritti nel libro delle adunanze e
delle deliberazioni dell’assemblea dei soci.
Art. 11 – Consiglio Direttivo
Il Consiglio direttivo è composto da un numero minimo di tre e massimo di sette componenti ed
è nominato dall’assemblea dei soci. Il Consiglio direttivo ha il compito di
attuare le direttive generali stabilite dall’assemblea
dei soci e di promuovere ogni iniziativa volta al conseguimento degli scopi
sociali. Al consiglio direttivo compete, inoltre, di assumere
tutti i provvedimenti necessari per l’amministrazione ordinaria e straordinaria
del circolo; l’organizzazione ed il funzionamento del circolo; l’assunzione
eventuale di personale dipendente e/o collaboratori; di predisporre il
rendiconto economico-finanziario, sottoponendolo all’approvazione
dell’Assemblea dei soci; di stabilire le quote annuali dei soci. Il
Consiglio direttivo può demandare ad uno o più consiglieri lo
svolgimento di determinati incarichi e delegare a gruppi di lavoro lo studio di
problemi specifici. Il Consiglio direttivo nomina tra i suoi membri il
Presidente, il vice-presidente ed eventualmente il tesoriere ed il segretario. Sarà
compito del Consiglio direttivo preparare e stilare apposito
regolamento che, conformandosi alle norme del presente statuto, dovrà regolare
gli aspetti pratici e particolari della vita del circolo. Detto regolamento
dovrà essere sottoposto all’approvazione dell’Assemblea dei soci. I componenti del Consiglio direttivo durano in carica tre anni
e sono rieleggibili. Se vengono a mancare uno o più consiglieri , il Consiglio direttivo provvede a sostituirli, nominando
al loro posto il socio o i soci che nell’ultima elezione assembleare seguono
nella graduatoria dei consensi della votazione. In ogni caso i nuovi
consiglieri scadono insieme a quelli che sono in
carica all’atto della nomina. Se vengono a mancare consiglieri in numero
superiore alla metà il presidente deve convocare
l’Assemblea dei soci per nuove elezioni. Il Consiglio direttivo si raduna su
invito del presidente ogni qualvolta se ne ravvisi la necessità oppure quando
ne facciano richiesta scritta almeno due membri del
Consiglio stesso. Per la validità della riunione del Consiglio direttivo è
necessaria la presenza della maggioranza dei componenti.
La riunione è presieduta dal presidente o, in caso di sua assenza dal
vicepresidente o in assenza di quest’ultimo
da altro membro del Consiglio più anziano per partecipazione al circolo. Le
deliberazioni sono prese a maggioranza di voti; in caso di parità prevale il
voto di chi presiede.
Delle deliberazioni sarà
redatto verbale sottoscritto dal presidente e dal segretario e trascritto nel
libro delle adunanze e delle delibere del Consiglio direttivo.
Art. 12 – Tesoriere
Al tesoriere spetta il compito di tenere aggiornati
i libri contabili e di predisporre il bilancio dell’associazione; tutti gli
altri libri vengono tenuti dal segretario.
Art. 13 – Il Presidente
Al Presidente del Consiglio Direttivo compete la
legale rappresentanza dell’Associazione la gestione
amministrativa, economica, operativa dell’Associazione ed inoltre, ha il potere
di rappresentanza dell’associazione presso enti pubblici, privati e persone
fisiche nonchè la firma sociale. Egli presiede e
convoca l’Assemblea Ordinaria e il Consiglio Direttivo. Spettano al Presidente,inoltre, tutti i poteri che il Consiglio direttivo
delibererà di assegnargli. Nei casi di decesso, dimissioni, decadenza, permanente impedimento del Presidente tutte le sue mansioni
spettano al vicepresidente o al socio più anziano fino all’elezione del nuovo
presidente.
Art.14 – Revisore o collegio dei revisori
Il circolo, qualora lo ritenga opportuno ,può eleggere un revisore o un collegio dei revisori in
numero massimo di tre, cui demandare, secondo modalità da stabilirsi, la
vigilanza sulle attività del circolo, la corrispondenza della cassa e della
banca, la regolarità contabile, il rispetto della legge. Le deliberazioni del
revisore o del collegio vengono trascritte nel libro
delle adunanze e delibere del revisore o del collegio dei revisori.
Art.15 – Esercizio sociale e rendiconto economico
finanziario
Il rendiconto economico finanziario comprende
l'esercizio sociale dal primo gennaio al trentuno dicembre di
ogni anno e deve essere presentato dal Consiglio Direttivo all'Assemblea
dei soci per la sua approvazione entro il trenta aprile dell'anno successivo e
da questa approvato in sede di riunione ordinaria. Il rendiconto economico
finanziario, oltre ad una sintetica descrizione della situazione
economico-finanziaria del circolo, con separata indicazione delle attività
istituzionali poste in essere da quelle commerciali e
produttive marginali, deve contenere una sintetica descrizione dei beni,
contributi, lasciti ricevuti e del patrimonio del circolo. Il rendiconto
economico-finanziario regolarmente approvato dall'Assemblea dei soci, oltre ad
essere debitamente trascritto nel libro verbali delle
Assemblee dei soci, rimane affisso nei locali del circolo durante i dieci
giorni che seguono l'Assemblea.
Art.16 – Le convenzioni
Le Convenzioni tra l'organizzazione di volontariato
ed altri Enti e soggetti sono deliberate
dall'Assemblea (con la maggioranza dei presenti). Copia di ogni
convenzione è custodita, a cura del Presidente, nella sede del circolo.
Il Presidente stipula la convenzione e ne decide le
modalità di applicazione.
Art. 17– Scioglimento del circolo
In caso di scioglimento il patrimonio del circolo
non potrà essere diviso tra i soci e su proposta del
Consiglio direttivo approvata dall’Assemblea dei soci, sarà interamente
devoluto ad altre associazioni di volontariato operanti in identico o analogo
settore.
Art. 18 – Rinvio
Per quanto non previsto dal presente statuto, si fa
riferimento alle vigenti disposizioni legislative in materia, con particolare
riferimento al codice civile, alla legge 11 agosto 1991, n. 266 e alla
legislazione regionale sul volontariato, e alle loro eventuali variazioni.
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